
Novità potenzialmente di forte impatto per i superstiti titolari di pensione di reversibilità: tra gli emendamenti alla Legge di Bilancio circola l’ipotesi di escludere le unioni civili dal diritto alla reversibilità, una misura anticipata dal senatore della Lega Claudio Borghi.
Al momento, però, non è chiaro se si tratti di una posizione personale o di una proposta realmente destinata a essere sostenuta dal partito. Resta inoltre da verificare la compatibilità di una norma simile con la Costituzione e con la consolidata giurisprudenza italiana ed europea.
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L’idea di Borghi: “Se vuoi la reversibilità, ti sposi”
Borghi ha dichiarato che uno degli emendamenti a cui tiene di più sarebbe proprio l’abrogazione della pensione di reversibilità per le unioni civili, affermando: “Se vuoi la reversibilità, ti sposi”.
Una frase che ignora però un dato essenziale: in Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è consentito, e per questo la legge n. 76/2016 – la legge Cirinnà – ha equiparato le unioni civili al matrimonio, anche sul piano previdenziale.
Ad oggi, dunque, chi è unito civilmente gode degli stessi diritti dei coniugi sposati in caso di decesso del partner, come sancito dall’Inps, dalla normativa vigente e dalle sentenze della Cassazione.
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Come funziona oggi la reversibilità per unioni civili e coppie di fatto
La pensione di reversibilità è regolata dal principio della piena equiparazione tra unione civile e matrimonio.
Oggi ne hanno diritto:
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il coniuge superstite (anche se separato o divorziato);
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i figli entro i 18 anni (o senza limiti, se inabili e a carico);
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il partner di un’unione civile;
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in mancanza di questi, genitori, oppure fratelli celibi e sorelle nubili inabili e a carico.
L’importo destinato al partner superstite è pari, in via generale, al 60% della pensione percepita dal defunto. Per riceverla è necessario presentare domanda all’Inps, allegando certificazione dell’unione civile e documentazione relativa al decesso.
E le coppie di fatto?
Diversa la situazione per i conviventi di fatto: pur essendo riconosciuti dalla legge Cirinnà, non hanno diritto alla reversibilità, poiché la legge non prevede un’equiparazione previdenziale.
Un’abolizione possibile? Gli ostacoli della Corte Costituzionale
L’eventuale tentativo di Borghi di eliminare la reversibilità per le unioni civili rischia di scontrarsi con limiti giuridici molto solidi.
La Corte Costituzionale, già prima della legge Cirinnà, ha più volte stabilito che le coppie omosessuali devono beneficiare di tutele analoghe a quelle delle coppie sposate. In particolare le sentenze:
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n. 138/2010
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n. 170/2014
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n. 221/2015
hanno sottolineato che creare uno “status inferiore” per le unioni tra persone dello stesso sesso viola gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.
La legge 76 del 2016 non ha fatto altro che recepire questi principi, sancendo la piena equiparazione anche ai fini previdenziali.
Un’abolizione selettiva, come quella immaginata dal senatore Borghi, produrrebbe una discriminazione evidente, probabilmente incostituzionale e in contrasto anche con le linee guida europee sulla parità di trattamento.
Una proposta che accende il dibattito
La discussione è appena iniziata e gli equilibri politici interni alla maggioranza non sono ancora chiari. Quel che è certo è che la proposta di Borghi apre un fronte molto delicato che tocca:
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diritti civili,
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principi costituzionali,
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tutela delle famiglie,
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e parità tra i cittadini.
Se l’emendamento dovesse davvero approdare in Parlamento, è probabile che si aprirebbe un acceso confronto politico e giuridico. Per ora, resta solo un’ipotesi, ma già capace di far discutere.
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